Statuto dell' associazione di terzo settore “Mam & Co – Associazione delle strutture e dei servizi per nuclei monogenitoriali in situazione di vulnerabilità sociale ETS”
Art. 1 Costituzione
1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “Mam & Co – Associazione Nazionale delle Strutture e dei Servizi per Nuclei Monogenitoriali in situazione di Vulnerabilità Sociale – ETS”, in sigla “Mam&Co ETS”, qui di seguito detta “Associazione”, con sede nel Comune di Roma e con durata illimitata.
2. L’Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L’Associazione adotta l’acronimo ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per regolare specifici rapporti associativi o attività.
5. È possibile istituire sedi e gruppi locali nelle regioni in cui l’Associazione ha una o più iscrizioni, guidate da un/a Referente regionale eletto/a tra soci e socie della Regione o incaricato/a dal Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà regolare mediante un apposito regolamento interno, approvato secondo le norme statutarie, l’indirizzo, il funzionamento e le attività dei gruppi regionali o locali.
Art.2 Oggetto e finalità
1. L’Associazione si conforma ai principi e valori della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dignità di ogni persona umana, con particolare riferimento a quelle maggiormente vulnerabili.
2. L’Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lettere a), c) h) e i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare si prefigge le seguenti finalità:
- promuovere e tutelare i diritti e il benessere dei nuclei monogenitoriali madre-bambino/a in condizioni di particolare vulnerabilità, dando voce ai loro bisogni e aspirazioni;
- promuovere, stimolare e co-gestire specifiche progettualità solidaristiche e di utilità sociale, di carattere tanto locale quanto nazionale, in via esclusiva o in partenariato con altri attori, a vantaggio di nuclei monogenitoriali madre-bambino/a in condizioni di particolare vulnerabilità;
- Promuovere, stimolare e co-gestire specifiche progettualità formative e di aggiornamento professionale destinate alle operatrici, operatori e dirigenti di servizi sociali per nuclei monogenitoriali madre-bambino/a, per il miglioramento costante degli stessi;
- Promuovere e sollecitare un adeguato riconoscimento normativo, regolamentare e operativo dei servizi e delle strutture che si occupano dell’accoglienza e dell’inclusione sociale dei nuclei monogenitoriali in condizioni di particolare vulnerabilità;
- Promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi comuni dei soggetti impegnati a favorire l’autonomia e il benessere dei nuclei monogenitoriali in condizioni di particolare vulnerabilità nei confronti delle Istituzioni, dei mezzi di comunicazione e della cittadinanza;
- Favorire il confronto, la collaborazione, il lavoro in rete, l’innovazione e lo scambio di pratiche, metodologie e strumenti tra le strutture e servizi che si occupano dei nuclei monogenitoriali in condizione di particolare vulnerabilità sociale;
- Sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi in favore dei nuclei monogenitoriali in condizioni di particolare vulnerabilità, per renderli sempre più appropriati ed efficaci;
- Generare sinergie e azioni congiunte di studio, ricerca, formazione e comunicazione inerenti i diritti e le opportunità per i nuclei monogenitoriali in condizioni di svantaggio sociale.
4. L’Associazione intende perseguire le finalità di cui al comma precedente attraverso la programmazione e realizzazione delle attività di seguito elencate:
- organizzazione di incontri, scambi, seminari di studio, convegni, esposizioni e altri eventi;
- iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi attinenti alle proprie finalità;
- aggiornamento e formazione degli operatori e delle operatrici del settore pubblico e del settore privato;
- ricerche sui bisogni dei nuclei monogenitoriali in condizioni di solitudine, povertà e disagio sociale;
- partecipazione e promozione di Tavoli tematici e Gruppi di lavoro organizzati da Enti locali, regionali e nazionali , Istituzioni e altre organizzazioni;
- Stimolare, sviluppare e attuare idonee progettualità di intervento, in rete con altri partner o come unico promotore, anche in risposta a bandi ed avvisi sia pubblici che privati;
- elaborazione, presentazione e realizzazione di progetti e iniziative riguardanti le proprie finalità, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati;
- interventi mirati per la prevenzione e il contrasto del disagio personale, familiare e sociale;
- azioni di assistenza tecnica, consulenza e sostegno a istituzioni, organizzazioni del Terzo Settore e della società civile;
- altre attività coerenti con le proprie finalità.
5. Per il perseguimento degli scopi sopraindicati, l’Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna, purché riconducibile all’oggetto sociale sopra individuato. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti, identificati dal Consiglio direttivo nei limiti stabiliti dalle norme di legge. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le persone che sostengono l’Associazione.
6. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziarie e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
7. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
8. L’Associazione persegue il proprio scopo anche mediante l’apporto di terzi non aderenti come soci, Enti del Terzo Settore e non, regolato attraverso protocolli di intesa, convenzione e/o singoli patti e accordi.
9. L’associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 3 Associati ed Associate
1. All’Associazione possono aderire le organizzazioni del terzo settore e altri enti privati senza scopo di lucro che promuovono e gestiscono interventi e servizi che si occupano in modo diretto o indiretto dell’accoglienza, della protezione, del benessere e dell’inserimento sociale di nuclei monogenitoriali in condizioni di particolare vulnerabilità sociale.
2. Possono aderire all’Associazione anche organizzazioni senza finalità di lucro che realizzano azioni di sistema (comunicazione, programmazione, ricerca, formazione, monitoraggio, valutazione e assistenza tecnica) rivolte ai servizi pubblici e alle strutture di cui al comma precedente, nonché altri soggetti giuridici che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà e dalla ricerca del bene comune.
3. Possono altresì aderire all’Associazione persone fisiche, in ragione del proprio curriculum e dei requisiti di competenza, conoscenza e titoli esperienziali, o per particolari meriti acquisiti in ambito di impegno per il benessere dei nuclei monogenitoriali madre-bambino/a in condizioni di particolare vulnerabilità.
4. Sono associati e associate dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri,sudomanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. La quota annuale a carico degli associati e delle associate è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
Art. 4 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati e le associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato e associata di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati e le associate hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti/e alle cariche sociali.
4. Gli associati e le associate hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I/Le rappresentanti legali degli associati e delle associate o le persone da questi/e delegate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi e ad esse consensualmente assegnata.
Art. 5 Perdita della qualità di associato o di associata
La qualità di associato o associata si perde per:
- Estinzione;
- Dimissioni: ogni associato ed ogni associata possono recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associtiva, trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento.
- Esclusione: la qualità di associato o di associata si perde inoltre nel caso in cui l’organizzazione associata compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato/a interessato/a, se richiesto dallo/a stesso/a. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o via Posta Elettronica Certificata o altro mezzo che garantisca l’avvenuta comunicazione all’interessato/a, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il/la Presidente deve provvedere alla convocazione .
Art. 6 Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il/la Presidente;
d) il/la Segretario/a generale;
e) il/la Tesoriere/a;
f) l’Organo di controllo;
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito, a eccezione del Segretario Generale che è incaricato dal Consiglio direttivo e può percepire compensi; per le altre cariche associative è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 7 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e da tutte le associate. Essa è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati e tutte le associate in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato ed ogni associata ha diritto a un voto. Gli associati e le associate possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre persone associate. Ciascuna delle persone associate può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altr persone associate .
4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
5. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale bilancio preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
6. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati e tutte le associate.
Art. 8 Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea deve essere convocata dal/la Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno due decimi degli associati e delle associate; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica, a condizione che risulti dai libri sociali il numero di posta elettronica certificata o l'indirizzo di posta elettronica di tutti e tutte gli aventi diritto a partecipare all'assemblea, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Art. 9 Validità e funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal/la Vice Presidente; in mancanza di entrambi/e l’Assemblea nomina il/la proprio/a presidente.
2. Spetta al/la Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati e delle associate. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delle associate intervenuti/e o rappresentati/e.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti e delle astenute. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. L’eventuale scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati/e.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal/la Presidente dell’Assemblea e dal/la Segretario/a. Ogni associato e associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni dell’Assemblea.
Art. 10 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri, scelti e scelte fra i rappresentanti legali degli associati o persone da loro indicate, in rappresentanza degli stessi.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, ovvero per cooptazione diretta in assenza di altri candidati. In ogni caso i nuovi consiglieri e le nuove consigliere scadono insieme a quelli/e che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri/e in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il/la Presidente e il/la Vice Presidente e incarica il/la Segretario/a Generale e il/la Tesoriere/a, ai sensi dell’art. 14. Se del caso, con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- eleggere il/la Presidente e il/la Vice Presidente;
- assegnare gli incarichi di Segretario/a e Tesoriere/a;
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regoli gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati e delle associate;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre organizzazioni;
- deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o alla collaborazione di lavoratori e lavoratrici autonomi/e;
- proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o ad associate o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non associati e associate a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- indire riunioni e realizzare incontri, convegni, seminari di studio e ogni altra attività prevista dal presente Statuto, finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 12 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale bilancio preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, spedito con lettera raccomandata, a mano, Posta Elettronica Certificata, Posta elettronica ordinaria, sms o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente, oppure, in sua mancanza, dal/la Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal/la componente più anziano/a di età. Le funzioni di segretario/a sono svolte dal/la Segretario/a dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal/la Presidente e dal/la Segretario.
Art. 13 Il/la Presidente
1. Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il/la Presidente viene eletto/a dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e non è eleggibile per più di un mandato consecutivo, derogabile sino a due mandati consecutivi sulla base di motivate ragioni di opportunità o necessità.
3. Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al/la Presidente compete di:
- provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiederela firma abbinata di altro/a componente il Consiglio e/o del/la Tesoriere/a.
- stabilire e mantenere rapporti con istituzioni, enti e organizzazioni.
5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente è sostituito dal/la Vice Presidente, in tutte le funzioni allo/a stesso/a attribuite.
Art. 14 Il/la Segretario/a generale e il/la Tesoriere/a
1. Il ruolo di gestione ordinaria dell’Associazione può essere esercitato, qualora nominato/a, da un/una Segretario/a Generale, che ha il compito di attuare gli indirizzi associativi.
2. Il/la Segretario/a Generale è nominato/a dal Consiglio Direttivo su proposta del/la Presidente, per una durata pari al mandato del Consiglio Direttivo in carica. Il/La Segretario/a Generale può essere scelto tra i soci o le socie dell’Associazione o tra soggetti terzi. Può essere lavoratore o lavoratrice dipendente dell’Associazione o lavoratore autonomo o lavoratrice autonoma o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
3. Il/La Segretario/a Generale, seguendo gli indirizzi del/la Presidente e del Consiglio Direttivo, assolve in particolare ai seguenti compiti:
a) coordina l’attività associativa e la comunicazione interna ed esterna dell’Associazione;
b) cura a manutiene i libri associativi di cui all’art. 20;
c) segue gli iter di richiesta di ammissione a socio/a e predispone gli atti in vista della delibera del Consiglio Direttivo;
d) propone in schema delibere e altri atti di gestione al Consiglio Direttivo;
e) coordina specifiche attività e/o progetti associativi.
4. La gestione economica e contabile dell’Associazione può essere affidata al/la Tesoriere/a, qualora nominato/a dal Consiglio direttivo. La sua carica ha durata pari al mandato del Direttivo. Al/la Tesoriere/a spetta il compito di:
a) tenere e aggiornare i libri contabili;
b) predisporre i bilanci dell’Associazione;
c) su delega del/la Presidente, gestire e amministrare la cassa, gli strumenti finanziari, i conti correnti bancari e gli strumenti di pagamento dell’Associazione.
Art. 15 Organo di controllo
1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I/le componenti dell’Organo di controllo, ai quali ed alle quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti/e tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno o una dei/delle componenti.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori e revisore legali iscritti/e nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai/dalle sindaci/sindache.
4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori/amministratrici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 16 Revisione legale dei conti
1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un/a Revisore/a legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Art. 17 Risorse economiche e patrimonio
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati e delle associate;
- erogazioni liberali degli associati e delle associate e dei terzi;
- contributi, eredità, donazioni e legati da parte di terzi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, alle associate, familiari o conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 18 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati e delle associate, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare, in particolare, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 19 Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori e liquidatrici, scegliendoli/e preferibilmente tra gli/le associati/e.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economicheche residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati e le associate, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, se istituito e comunque denominato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 20 Disposizioni generali e norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.ù
Letto, confermato e sottoscritto in Roma, il 22 giugno 2021
Gli Associati fondatori e le Associate fondatrici:
Salvatore Carbone | |
Antonio Finazzi Agrò | |
Federica Polcaro | |
Valeria D’Angelo | |
Roberto Mineo | |
Claudia Pietrini | |
Gualtiero Terzi Di Bergamo | |
Arianna Droghei | |
Erma Giustina Marinelli | |
Viviana Petrucci | |
Pasqualino Latella | |
Lucia Di Mauro | |
Renato Leone |